Testo unico-art. 5
Art. 5
(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio, ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:
1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;
2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non siano piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;
3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;
4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono.
I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il limite di eta' per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e' fissato al compimento degli anni settanta.
(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio, ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:
1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;
2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non siano piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;
3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;
4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono.
I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il limite di eta' per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e' fissato al compimento degli anni settanta.
Sentenze • 4
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-07, n. 202216430Provvedimento:Leggi di più...- condanna penale per prostituzione minorile·
- garanzia dell'indipendenza della magistratura·
- principio del contraddittorio·
- procedimento disciplinare·
- procedura amministrativa·
- rigetto del ricorso·
- sospensione cautelare·
- sospensione dal servizio·
- valutazione discrezionale·
- violazione art. 5 r.d. 1054
3. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2010-05-19, n. 201007147Provvedimento:Leggi di più...- art. 100 c.p.c.·
- art. 111 Cost.·
- art. 13 della legge 186/82·
- art. 24 Cost.·
- art. 32 della legge 186/82·
- art. 5 del r.d. 1054/24·
- astensione dal giudizio·
- competenza territoriale·
- comunicazione degli atti processuali·
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa·
- decadenza del procedimento disciplinare·
- diritto di difesa·
- garanzia di indipendenza dei giudici·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza sulle incompatibilità nel pubblico impiego·
- incompatibilità·
- magistrati amministrativi·
- natura amministrativa del procedimento disciplinare·
- principio di imparzialità·
- principio di legalità·
- principio di pubblicità degli atti amministrativi·
- procedimento disciplinare·
- querela di falso·
- rimozione dal servizio·
- sospensione del processo·
- sostituzione di atti·
- tutela giurisdizionale dei provvedimenti disciplinari·
- vizi procedimentali