Testo unico-art. 22

Art. 22


(Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, pero', in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Entrata in vigore il 7 luglio 1924
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