Testo unico-art. 34

Art. 34


(Art. 26 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non e' ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorse presentato in via gerarchica, salva la facolta' dell'assegnazione di un breve termine per riprodurre all'autorita' gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro provvedimenti non definitivi.

Tale ricorso non e' piu' ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente. ((7))

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non puo' essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare oppossizione. ((7))

In caso contrario il giudizio avra' luogo in sede giurisdizionale.

---------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio - 1 febbraio 1964 n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 08/02/1964 n. 34) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei secondo e del terzo comma dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, contenente il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la possibilita' della tutela giurisdizionale".
Entrata in vigore il 8 febbraio 1964
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