Testo unico-art. 29

Art. 29


(Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1° I ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali;
2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° Le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonche' le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica;

6° I ricorsi in materia di spedalita' e di ricovero degli inabili al lavoro;

7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, numero 36;

8° I ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 e dell'art. 68 della legge sanitaria, testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

I ricorsi previsti nei numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto e' disposto in contrario dal 2° comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Entrata in vigore il 7 luglio 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi