Art 9

Art. 9.1.Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
2.Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.
3.Le attivita' di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attivita' devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresi' vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realta' consolidate e con carattere di continuita'. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.((5))5.La permanenza della idoneita' professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 e' accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalita' attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.
6.Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilita' del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5.
7.Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non puo' essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica piu' elevata. Per lo stesso anno, non puo' essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.((5))((8.Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro. ))((9.Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni. ))10.Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sara' liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assim- ilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, e' condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.
11.Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, e' erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.
12.Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalita' dei contratti di scrittura artistica.((5))

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AGGIORNAMENO (5)
Il D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1994, n. 153 ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo."
Entrata in vigore il 19 gennaio 1994
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