(pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
Art. 25.(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)1.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2.Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3.Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4.Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro. ((25))------------------AGGIORNAMENTO (25) La Corte costituzionale con sentenza 12-16 gennaio 2005, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che, con uno o piu' decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni.
2.Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3.Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4.Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro. ((25))------------------AGGIORNAMENTO (25) La Corte costituzionale con sentenza 12-16 gennaio 2005, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che, con uno o piu' decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401152Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio·
- art. 6 del d.lgs. n. 19/2012·
- carenza di motivazione·
- contemplazione delle specificità dei corsi a distanza·
- difetto di istruttoria·
- differenziazione tra Università convenzionali e telematiche·
- moltiplicatore di numerosità massima degli studenti·
- principio di differenziazione tra Università convenzionali e telematiche·
- requisiti di docenza·
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- Università telematiche
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401154Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento di università telematiche·
- annullamento di decreto ministeriale·
- differenziazione tra università telematiche e convenzionali·
- principi eurounitari in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi·
- principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- regolamento ex art. 17 legge n. 400/1988·
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- revisione periodica degli indicatori di valutazione·
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3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401187Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento delle università·
- ANVUR·
- art. 6 del d.lgs. n. 19/2012·
- compensazione delle spese·
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4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401153Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio·
- autovalutazione e valutazione delle università·
- decreto ministeriale n. 1154/2021·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- differenziazione tra università telematiche e convenzionali·
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5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209562Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento iniziale e periodico·
- decreto ministeriale·
- differenziazione tra università telematiche e convenzionali·
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- principi di proporzionalità, ragionevolezza e illogicità·
- principi di uguaglianza, parità di trattamento, imparzialità, efficienza ed economicità·
- regolamento ex art. 17 legge n. 400/1988·
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- università telematiche·
- violazione art. 17 legge n. 400/1988·
- violazione art. 19, comma 2, D.L. n. 76/2020·
- violazione art. 1, comma 148, D.L. n. 262/2006·
- violazione art. 26, comma 5, legge n. 289/2002·
- violazione art. 3 legge n. 241/1990·
- violazione art. 5, 6 e 9 d.lgs. n. 19/2012·
- violazione art. 8, comma 2 bis, d.lgs. n. 19/2012·
- violazione art. 97 Costituzione·
- violazione principi di certezza del diritto e legittimo affidamento