reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)

Art. 8. Reclutamento del personale volontario

(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)1.Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
2.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario ((, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili)). Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3.Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste per il personale ((di ruolo)) di corrispondente qualifica.
4.Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
Entrata in vigore il 23 giugno 2017
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