reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)

Art. 8. Reclutamento del personale volontario

(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)1.Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
2.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3.Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4.Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 reca: «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
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