vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

Art. 19. Vigilanza ispettiva

(art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)1.Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonche' nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale puo' avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2.Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza.
3.Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di ((...)) per la messa in sicurezza e da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
3-bis.Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 6 novembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi