Art 5

Art. 5.
In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sara' applicata al datore di lavoro l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1953
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