Art 1

Art. 1.
E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.
L'Ente nazionale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attivita' secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste. (2)
Ai fini di utilita' generale l'Ente nazionale provvedera' alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilita' di energia elettrica adeguata per quantita' e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le imprese che esercitano le attivita' indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprieta' dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale e' costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.
L'Ente nazionale e' autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalita' approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
((L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di societa' per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attivita' riconducibili ai fini propri dell'ente.
Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di cui al settimo comma, nonche' le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facolta' di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma))
Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191.
Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attivita' dell'Ente nazionale.
In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalita' previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della, legge 21 marzo 1958, numero 259.
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 14 giugno 1967, n.554 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la soppressione del "Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L., istituito con l'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643."---------------AGGIORNAMENTO (2a) La L. 9 dicembre 1986, n. 896 ha disposto (con l'art. 18) che "In deroga all'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e societa' che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate."
Entrata in vigore il 16 gennaio 1991
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