Art 4

Art. 4.
Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma, dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di riterra' il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attivita' stesse ed i relativi rapporti giuridici.
Saranno previste le modalita' per l'esecuzione del trasferimento, nonche' quelle per la separazione e la restituzione agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.
L'Ente dovra' decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.
Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sara' amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;
2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalita' per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attivita' stesse e dei relativi rapporti giuridici;
3) la classificazione delle imprese di di ai numeri 1) e 2) sara' operata con riferimento alla organizzazione ed alta consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;
4) alle imprese gestite da enti pubblici si applichera' la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attivita' indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvedera' altresi' ai riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attivita' sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.
Sara' prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sara' fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.
Saranno stabilite le modalita' per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresi' stabilite le modalita' per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;
5) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.
Le disposizioni di cui al presente n. 3) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a Statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricita', istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sara' fatta dalle rispettive Amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sara' accordato sentite le Amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dello Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra Comuni e Province, costituiti anteriormente al 1 gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;
6) non sono soggette a trasferimento:
a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61;
b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attivita' produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data, del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorche' il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. ((9)) Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla societa' per azioni Terni: nei limiti della quantita' di energia elettrica consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attivita' mediamente nel triennio 1959-61.
Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente nazionale le attivita' della societa' per azioni Larderello;
7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri;
8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno; Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi.
L'autorizzazione e' concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che 4 ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui.
9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonche' le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.
I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.
Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sara' dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio:
11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sara' indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1 gennaio 1963.
---------------AGGIORNAMENTO (9) Il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 ha disposto (con l'art. 6) che "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:
[...] d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, cosi' come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9."
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi