contributo integrativo

Art. 11. Contributo integrativo

A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10 , secondo comma,dovuto per l'anno stesso.
((Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione))((4))
Salvo quanto disposto dall'articolo 13,secondo comma,la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della presente legge,e' stabilita nella misura del 2 per cento.
Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 4 marzo 1992

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