rivalutazione dei redditi
Art. 15. Rivalutazione dei redditi
Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonche' per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma,e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16 .
A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il ((100))per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.((3))
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all' articolo 13 ,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
------------AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 settembre 1990, (in G.U. 5/11/1990, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.
Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonche' per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma,e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16 .
A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il ((100))per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.((3))
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all' articolo 13 ,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
------------AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 settembre 1990, (in G.U. 5/11/1990, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.
1. Trib. Roma, sentenza 03/10/2024, n. 9794Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE LAVORO N.R.G. 16791/2023 Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 3/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da AD AT ([...]) CO LA GI ([...]) rappresentati e difesi dall'Avv. MATELDA LO FIEGO e AD AT ricorrente contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (80027390584), rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANI MASSIMO resistente OGGETTO: rivalutazione dei redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità Conclusioni Per la parte ricorrente: “I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, …Leggi di più...
2. Trib. Mantova, sentenza 27/06/2024, n. 150Provvedimento: Tribunale di TO SEZIONE LAVORO VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO R.G. 70/2024 Oggi 27/06/2024 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi: Per AB LL, l'avv.to LO FIEGO MATELDA TERESA e l'avv. LL AB personalmente Per CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, l'avv.to NOVI LAURA Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere …Leggi di più...
3. Trib. Rovigo, sentenza 19/01/2024, n. 14Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO GIUDICE DEL LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2023 promossa da: MI IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LO FIEGO MATELDA, elettivamente domiciliato in Rovigo, via Verdi n. 18; contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F. 80027390584), in persona del Presidente pro tempore, avv. Valter Militi, con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA ENRICA, elettivamente domiciliata presso il domicilio …Leggi di più...
4. Trib. Mantova, sentenza 18/01/2024, n. 16Provvedimento: Tribunale di MA SEZIONE LAVORO VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO R.G. 334/2023 Oggi 18/01/2024 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi: Per IO AN + 3 , l'avv. Lo FIEGO , e i ricorrenti avv. Ferrari Lucilla , avv. AN IO , avv. Maccari Enrico personalmente Per CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, l'avv.to NOVI LAURA Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del …Leggi di più...
5. Trib. Bologna, sentenza 30/07/2024, n. 2214Provvedimento: N. 14563/2022 R.Gen.Aff.Cont. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bologna SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14563/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 01/02/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA AVV. LIUZZI VIVIANA FIORELLA, c.f.: [...], elett.te dom.ta in VIA DEGLI SCIPIONI 134 00192 ROMA presso il suo studio, che si difende personalmente - ATTRICE E IA SR , c.f.: 03200690372, elett.te dom.to in CORSO CANALGRANDE 88 MODENA, presso lo studio dell'Avv. PINCHIORRI …Leggi di più...