Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 6
Art. 6.
Termini per la trascrizione
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta. (20) ((21))
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.
------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Termini per la trascrizione
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta. (20) ((21))
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.
------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.