non influenza del procedimento penale

Art. 2. Non influenza del procedimento penale1.L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2.L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3.Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti). - Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave".
- Il testo dell'art. 114 del suddetto codice e' il seguente:
"Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'art. 112".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1989

Sentenze1

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