Art 51

Art. 51.

Il Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, puo' proporre avanti l'Autorita' giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai Periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovra' essere intimato tanto al Prefetto, quanto all'espropriante.

Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennita' si avra' definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.
Entrata in vigore il 27 marzo 1871
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