(funzioni del personale del ruolo degli ispettori)

Art. 23.(Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)1.Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.Al predetto personale sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresI' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi. ((Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditorato regionale o dal dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonche' il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura.
Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorita' giudiziarie ovvero per fine pena.))3.Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei direttori e dei dirigenti penitenziari.
4.Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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