(trasferimenti)

Art. 38.(Trasferimenti)1.I trasferimenti di sede a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disposti sulla base di criteri stabiliti a seguito degli accordi di cui al comma 14 lettera f), dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Nota all'art. 38, comma 1:
- Per il testo dell'art. 14, lettera f), dell'art. 19 della legge n. 395/1990 si vedano le note all'art. 34.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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