(inquadramento del personale trasferito)

Art. 78.(Inquadramento del personale trasferito)1.Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'articolo 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.2.Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.3.In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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