regime pensionistico degli iscritti gia' pensionati
Art. 3. Regime pensionistico degli iscritti gia' pensionati1.Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le forme di assicurazione obbligatoria esclusive od esonerative di cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso, su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo, i dati anagrafici dei titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti e dei titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili, ancorche' i requisiti in base ai quali i trattamenti sono stati loro attribuiti non corrispondano a quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria, la data di decorrenza dei trattamenti stessi e l'ammontare relativo a ciascuna mensilita' dell'ultimo anno e in ogni caso i dati rilevanti ai fini delle disposizioni del presente articolo.
2.La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il 31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale e' determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso. ((1))((2))3.Le quote dei trattamenti pensionistici a carico della gestione speciale sono assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria.
4.Per i titolari di trattamenti pensionistici e di posizioni assicurative per prestazioni differibili di cui al comma 1, e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, secondo quando disposto al successivo art.
4.
------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 10) che "L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale". ------------AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9-30 gennaio 2018, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, (che ha modificato il comma 2 del presente articolo).
2.La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il 31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale e' determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso. ((1))((2))3.Le quote dei trattamenti pensionistici a carico della gestione speciale sono assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria.
4.Per i titolari di trattamenti pensionistici e di posizioni assicurative per prestazioni differibili di cui al comma 1, e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, secondo quando disposto al successivo art.
4.
------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 10) che "L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale". ------------AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9-30 gennaio 2018, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, (che ha modificato il comma 2 del presente articolo).