Art 1

Art. 1.
Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1959

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-01-13, n. 201500429
    Provvedimento:
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    • art. 3 l. n. 241/90·
    • art. 445 c.p.p.·
    • art. 87 l. n. 113/54·
    • composizione del Consiglio di disciplina·
    • difetto di istruttoria·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giudicato disciplinare·
    • perdita del grado per rimozione·
    • procedimento disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • segretezza del voto·
    • sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
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