Art 1
Art. 1.
Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-01-13, n. 201500429Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 l. n. 241/90·
- art. 445 c.p.p.·
- art. 87 l. n. 113/54·
- composizione del Consiglio di disciplina·
- difetto di istruttoria·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giudicato disciplinare·
- perdita del grado per rimozione·
- procedimento disciplinare·
- sanzione disciplinare·
- segretezza del voto·
- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti