esame prioritario

Art. 28. Esame prioritario1.La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a)la domanda e' palesemente fondata;
b)la domanda e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c)la domanda e' presentata da un richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento ((nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero)) nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.
((c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis)).
1-bis.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142.
3.Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

Sentenze14

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi