transazioni e somme risarcitorie
Art. 32. Transazioni e somme risarcitorie1.All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a)nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)) , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro";
b)nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)) , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;".
2.Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
a)nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)) , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro";
b)nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)) , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;".
2.Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.