decorrenza
Art. 40. Decorrenza1.Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cessioni, effettuate a decorrere dal 1 aprile 1995, relative ai beni di cui all'articolo 36, comma 1. (( . . .)) Per le cessioni di beni di cui all'articolo 36, comma 1, che risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla data del 31 marzo 1995, la base imponibile e' determinata a norma dell'articolo 36, comma 5, ma la percentuale e' in ogni caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale ivi prevista per i prodotti editoriali. L'inventario dei beni esistenti alla predetta data, distinti per gruppi merceologici, deve essere sottoscritto e presentato per la vidimazione (( entro cinque mesi )) dalla data di pubblicazione del presente decreto; la vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
2.Per quanto non e' diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2.Per quanto non e' diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.