base imponibile

Art. 36. Base imponibile1.Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
2.I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.
3.I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4.I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in cui tale operazione e' computata.
5.La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari:
a)al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
b)al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e' ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato.
b-bis al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
b-ter al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche".
6.Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter) , di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonche' per le cessioni, di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, ... nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo' essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7.Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8.L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
9.Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli stessi.
10.Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto da chiunque usati effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.
((10-bis.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo))
Entrata in vigore il 2 marzo 2012
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