costruzioni rurali

Art. 14. Costruzioni rurali1.Il numero 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame ((e alle attivita' connesse)), cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"
((1-bis.All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata di vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995":
b)al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995",
c)al comma 5, primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1995" e le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1995";
d)al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";
e)al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 1995"))
Entrata in vigore il 23 marzo 1995
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