verifica stato invalidita' civile

Art. 4. Verifica stato invalidita' civile1.Entro il 30 novembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennita', sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermita' che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidita' civile. Tale certificazione dovra' essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996.
2.La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza.
3.Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, gia' previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.
3-bis.La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidita' civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidita' civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile.
3-ter.In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
3-quater.Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al giudice ordinario.
3-quinquies.Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.
3-sexies.Nella programmazione della attivita' di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 da' priorita' agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianita' di godimento della pensione, assegno o indennita' superiore a cinque anni e per quelle province ove piu' elevata e' la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennita' in essere dall'inizio del trimestre, nonche' il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.
3-septies.Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddittuali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidita' civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne da' comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potra' essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
((3-octies.I controlli di cui al comma 3-septies costituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonche' le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 552, e successive modificazioni.
Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilita' e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati))3-nonies.Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' abrogato.
3-decies.Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1997
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