Art 2

Art. 2.1.I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovra' comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1992

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