Art. 16.(( (Presidente). ))((1.Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della meta' piu' uno dei componenti in carica, il consiglio decade.
2.Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3.Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e puo' essere rieletto per due sole volte.))((12))-----------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".
2.Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3.Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e puo' essere rieletto per due sole volte.))((12))-----------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".