Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari

Art. 11.Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari1.Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;
2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;
3) dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;
4) alla lettera v), le parole: «la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3»;
5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;
6) alla lettera gg), le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti»;
b)all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per se' o per altri,»;
c)all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis)»;
d)dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter Estinzione dell'illecito. - 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere applicato una sola volta»;
e)all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
« g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis); »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111»;
3) al comma 4, dopo le parole: «particolare gravita'» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale»;
f)al capo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. Condizioni per la riabilitazione. - 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna e' divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalita' positiva.
2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna e' divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalita' positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalita', la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui cio' sia rilevante».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni). - 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro magistrato;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
[i)];
l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
o) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosita';
q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;
s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
z);
aa) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
bb);
cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;
ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;
gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti;
gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare.».
«Art. 3 (Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni). - 1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f);
g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
i) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
l);
l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis).».
«Art. 12 (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis);
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro magistrato, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita' , nonche' nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice.».
Entrata in vigore il 20 giugno 2022

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