Art 3

Art. 3.
L'art. 78 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, quale risulta modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e' sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, e' necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:
a) abilitazione alla libera docenza;
b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;
c) essere od essere stato primario od aiuto di ospedali civili di grandi citta', regolarmente assunto mediante pubblico concorso;
d) impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6° gerarchico, presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ali cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.
Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, e necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche o in ingegneria;
b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;
c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;
d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali".
Entrata in vigore il 1 giugno 1946

Sentenze1

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