(tentativo di conciliazione - disposizioni processuali)
Art. 46.(Tentativo di conciliazione - Disposizioni processuali)
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari e' tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari e' tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.
2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-25, n. 202206567Provvedimento:Leggi di più...- art. 133 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- dichiarazione di pubblica utilità·
- espropriazione per pubblica utilità·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- occupazione d'urgenza·
- violazione degli standard urbanistici·
- violazione del codice di procedura amministrativa·
- violazione del giusto procedimento
3. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-06-20, n. 202204164Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- acquisizione del bene al patrimonio comunale·
- art. 31 D.P.R. 380/2001·
- atti endoprocedimentali·
- autonoma lesività·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- erroneità dei presupposti·
- giurisprudenza amministrativa·
- illogicità·
- manifesta ingiustizia·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- motivi aggiunti·
- notifica dell'ordinanza·
- omessa notifica·
- ordinanza di demolizione·
- ordinanza di sequestro·
- proprietario catastale·
- responsabilità del proprietario·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- sequestro penale·
- violazione art. 21 septies Legge 241/1990·
- violazione art. 29 e 31 D.P.R. 380/2001