Art 2

Art. 2.1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza.
Alla destra di tale rettangolo e' riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonche' il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo. In caso di collegamento di piu' liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di piu' liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel piu' ampio rettangolo e' definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli piu' ampi nella scheda e' definita mediante sorteggio.
L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e puo' esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1995
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