pianificazione del bilancio idrico

Art. 6. Pianificazione del bilancio idrico1.All'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle autorita' di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorita' di bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7.";
b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.";
c)dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.".
Entrata in vigore il 18 settembre 2000

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