disciplina della proroga
Art. 4. Disciplina della proroga1.Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi ((le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano)) alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni. ((16))2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78)). ((16))2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.
-------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto."
-------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto."