Art. 7.(( (Procedure di valutazione della conformita'). ))((1.La conformita' degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili e' effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformita' elencate nell'allegato specifico dello strumento.
2.Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite nell'allegato II.
3.I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione di conformita' di cui al comma 1 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformita', o in una lingua accettata da tale organismo))
Entrata in vigore il 25 maggio 2016

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