Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

Art. 22.Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche1.Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.
2.Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.
3.Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.
4.il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.
5.Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6.Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.
7.I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.
8.I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.
Nota all'art. 22:
I bibliotecari, di cui al titolo III del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) sono i bibliotecari-capo ad esaurimento e i bibliotecari di prima classe ad esaurimento.
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi