retribuzione per lavoro straordinario

Art. 5. Retribuzione per lavoro straordinario1.Con effetto dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.
2.A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.
3.I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 29 agosto 1987
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