(trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'amministrazione penitenziaria).

Art. 4-bis. (Trattamento economico per gli impiegati direttivi e
per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria).1.In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1 novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:
a)l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali, abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;
b)l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore. ((3))---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che le parole: "impiegati della carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. Ha disposto inoltre (con l'art. 41, comma 5) che il presente articolo cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale.
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
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