Allegato E-art. 12


Art. 12.

Colla presente legge non viene fatta innovazione ne' alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilita' e di pensioni, ne' alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Entrata in vigore il 29 giugno 1865

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