Allegato A-art. 54


Art. 54.

Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillita'.

Nessuna forza armata puo' essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Entrata in vigore il 29 giugno 1865

Sentenze1

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