Art 2
Art. 2.
E' data facolta' al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessita' udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonche' il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.
E' data facolta' al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessita' udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonche' il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.