Art 2

Art. 2.

E' data facolta' al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessita' udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonche' il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

Entrata in vigore il 29 giugno 1865

Sentenze34

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