Allegato A-art. 7


Art. 7.

In ogni circondario vi e' un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Entrata in vigore il 29 giugno 1865

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