Allegato C-art. 5


Art. 5.

((In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanita', composto:

del sottoprefetto presidente;

del procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, e, in difetto, del pretore;

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un farmacista

di un ingegnere))
Entrata in vigore il 11 luglio 1887

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