Allegato C-art. 5
Art. 5.
((In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanita', composto:
del sottoprefetto presidente;
del procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, e, in difetto, del pretore;
di due dottori in medicina e chirurgia;
di un farmacista
di un ingegnere))