Allegato F-art. 55


Art. 55.

Nessuno puo' senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, ne' alterarne la forma od invaderne il suolo.

E' proibito altresi' di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.

Entrata in vigore il 29 giugno 1865
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