Allegato F-art. 84


Art. 84.

Nessuno puo' ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali, o alteri la forma di esse.

I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

Entrata in vigore il 29 giugno 1865

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