(responsabilita' civile dei gestori)

Art. 4.(Responsabilita' civile dei gestori)1.I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette aree. 2.Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3.Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 5 gennaio 2004

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