Art 3

Art. 3.
Nelle materie di cui agli articoli 1 e 2, le regioni provvedono ad emanare norme al fine di:
1) definire i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilita';
2) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;
3) fissare criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico da parte degli enti locali, e per assicurarne la coerenza con il piano regionale dei trasporti;
4) stabilire una organica disciplina per l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria del servizio per ambiti territoriali di bacino di traffico e favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;
5) promuovere e sostenere, nell'ambito di ogni bacino di traffico, la costituzione di consorzi o altre forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali;
6) assicurare la piu' ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati alla elaborazione ed attuazione del piano regionale dei trasporti;
7) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per irregolarita' di documento di viaggio.
Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende l'unita' territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilita' con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
Entrata in vigore il 24 aprile 1981

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